Detraibilità fiscale prestazioni
La
circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell'Agenzia delle Entrate
(Direzione Centrale Normativa) conferma che le prestazioni sanitarie
rese dagli psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono
ammissibili alla detrazione (art. 15, comma 1, lett. C) Testo Unico
delle imposte sui redditi) senza prescrizione medica.
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